Archivio giornaliero: gennaio 12, 2017

Nuovo Regime per cassa delle Imprese

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La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza.
I soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all’articolo 66 del Tuir.
Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi non superiore a:
• 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
• 700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.
La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d’impresa assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute, derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese.
Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.
Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1dell’art. 18 del DPR 600/73.
Il contribuente ha facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.
Il principio di cassa puo’ essere in un certo modo derogato tramite opzione, scegliendo un regime ( con il criterio della registrazione ) che presume che la registrazione delle fatture coincida con l’incasso o il pagamento.
In pratica il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.
Se invece si sceglie il regime per cassa le imprese dovranno annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso il relativo importo, le generalità e i dati anagrafici del soggetto che effettua il pagamento, gi estremi della fattura e in altro registro con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute fornendo le stesse indicazioni degli incassi.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, e ai fini della loro attuazione dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Le nuove regole sul regime di cassa 2017 eliminano l’obbligo di applicare il principio di competenza economica alle imprese, che possono seguire il principio di cassa e determinare il reddito come fanno attualmente i professionisti (pago su quello che incasso effettivamente, a prescindere dalla relativa competenza economica).
Il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata è obbligatorio e non opzionale.
Quindi chi non aderisce al nuovo regime per cassa può avvalersi del regime con il criterio delle registrazioni o del regime contabile ordinario.
Con il conseguente aumento di adempimenti amministrativi e di costi.

NOVITA’ LEGGE DI STABILITA’ 2017 – INPS

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APE
A decorrere dal primo maggio 2017, in via sperimentale fino a 31 dicembre 2018, è istituito l’anticipo pensionistico (APE), che consente di lasciare il lavoro anticipatamente ai soggetti con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. L’anticipo pensionistico viene erogato da un istituto finanziatore in quote mensili. La domanda deve essere presentata all’INPS. La restituzione del prestito avviene dal momento in cui si matura il diritto alla pensione, con rate mensili e per 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria. La durata minima dell’APE è pari a 6 mesi. L’entità minima e massima del prestito pensionistico sarà stabilito con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione al fine della eventuale prosecuzione della prestazione.

APE SOCIALE
L’anticipo pensionistico (APE) sociale è una ‘prestazione ponte’ che si rivolge alle categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà con almeno 30 anni di contributi versati: disoccupati privi di ammortizzatori sociali, invalidi fino al 75%, coloro che assistono familiari gravemente disabili. Possono accedere all’APE sociale anche i lavoratori impegnati in attività particolarmente pesanti e impegnative (tra cui operai del settore estrattivo o dell’edilizia, autisti di mezzi pesanti, infermieri, insegnanti di asilo, facchini) con almeno 36 anni di contributi. Questi soggetti riceveranno un assegno parametrato alla pensione ma fino ad un massimo di 1.500 euro. Terminato il periodo ‘ponte’ di 3 anni e 7 mesi percepiranno la pensione. Con l’Ape sociale non c’è un prestito della banca che deve essere restituito.

NUOVA SALVAGUARDIA E LAVORATORI PRECOCI
E’ prevista una nuova salvaguardia per oltre 25.000 soggetti che potranno andare in pensione con le regole antecedenti la riforma Fornero. Dal primo maggio 2017 i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro effettuati prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in condizioni di difficoltà – sono in disoccupazione, assistono un familiare disabile, hanno una riduzione della capacità lavorativa – possono andare in pensione con 41 anni di contributi, quindi anticipatamente rispetto al requisito della legge Fornero.

QUATTORDICESIMA
La quattordicesima aumenta mediamente del 30% per le pensioni fino a 750 euro al mese e viene estesa ai pensionati con reddito fino a 2 volte il minimo Inps (circa 1.000 euro). Diventano così circa 3,2 milioni i soggetti che dal 2017 percepiranno la quattordicesima mensilità. Di essi, 2 milioni già la ricevevano e avranno un aumento. Per 1,2 milioni di persone sarà un beneficio nuovo. Un lavoratore dipendente con reddito non superiore a 750 euro (una volta e mezza il minimo Inps) e fino a 15 anni di contributi riceverà 437 euro. Se ha versato fino a 25 anni di contributi riceverà 546 euro, con contributi oltre 25 anni riceverà 655 euro. Con un reddito da 1,5 a 2 volte il minimo Inps si riceverà la quattordicesima (che prima non avevano) di importo da 336 euro a 504 euro

NO TAX AREA
Nella Legge di bilancio è prevista una riduzione del prelievo fiscale per i pensionati. La manovra punta a sostenere i redditi più bassi e lo fa estendendo la platea di coloro che possono beneficiare della cosiddetta “no tax area”, il reddito minimo non tassabile. Tutti i pensionati, indipendentemente dall’età, non versano l’Irpef se hanno un reddito complessivo fino a 8.000 euro. La manovra uniforma il trattamento che in precedenza era meno favorevole per i pensionati sotto i 75 anni.

CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI
Dal 2017 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e iscritti alla gestione separata, che non siano iscritti ad altre gestioni previdenziali, è stabilita la riduzione dell’aliquota contributiva al 25% (riduzione di 4 punti percentuali rispetto al previsto).

STUDENTI E APPRENDISTI
Previsto l’esonero contributivo alle imprese che assumono, a tempo indeterminato studenti che hanno svolto periodi di “alternanza scuola-lavoro” o periodi di apprendistato. L’esonero, valido per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, si applica per tre anni, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua.