Nuovo Regime per cassa delle Imprese

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza.
I soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all’articolo 66 del Tuir.
Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi non superiore a:
• 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
• 700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.
La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d’impresa assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute, derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese.
Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.
Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1dell’art. 18 del DPR 600/73.
Il contribuente ha facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.
Il principio di cassa puo’ essere in un certo modo derogato tramite opzione, scegliendo un regime ( con il criterio della registrazione ) che presume che la registrazione delle fatture coincida con l’incasso o il pagamento.
In pratica il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.
Se invece si sceglie il regime per cassa le imprese dovranno annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso il relativo importo, le generalità e i dati anagrafici del soggetto che effettua il pagamento, gi estremi della fattura e in altro registro con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute fornendo le stesse indicazioni degli incassi.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, e ai fini della loro attuazione dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Le nuove regole sul regime di cassa 2017 eliminano l’obbligo di applicare il principio di competenza economica alle imprese, che possono seguire il principio di cassa e determinare il reddito come fanno attualmente i professionisti (pago su quello che incasso effettivamente, a prescindere dalla relativa competenza economica).
Il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata è obbligatorio e non opzionale.
Quindi chi non aderisce al nuovo regime per cassa può avvalersi del regime con il criterio delle registrazioni o del regime contabile ordinario.
Con il conseguente aumento di adempimenti amministrativi e di costi.